Aggiornamento processo penale contro gli ex vertici di BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.
Resoconto udienza del 03.02.2018
Sabato 03.02.2018 il GUP del Tribunale di Vicenza ha sciolto la riserva presa nelle scorse udienze, in relazione all’ammissibilità delle costituzioni di parte civile depositate, a seguito delle eccezioni e questioni preliminari sollevate
dagli imputati, qui di seguito riassunte:
- Secondo gli imputati chi ha accettato a suo tempo l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) non ha titolo ad essere parte del presente procedimento, in quanto con la ricezione del ristoro parziale (€ 9,00 per azione) e la firma dell’accordo transattivo avrebbe espressamente manifestato la propria volontà di non voler fare più causa alla Banca, ai suoi amministratori, presenti, passati e futuri, alle società di revisione, ecc.;
- Sempre secondo gli imputati, anche chi non ha accettato l’OPT non avrebbe titolo astratto ad essere parte del processo penale per quel che concerne il reato di ostacolo alla vigilanza, in quanto l’unica persona offesa dovrebbe essere ravvisata nell’Autorità di Vigilanza, non certo negli azionisti che da tale ostacolo non avrebbero avuto – a dire degli imputati – alcun danno né diretto né indiretto;
- Sempre secondo gli imputati non vi potrebbe essere nemmeno costituzione di parte civile per il reato di falso in prospetto, in quanto l’ente Banca risponderebbe solo per un mero illecito organizzativo (punito con una sanzione pecuniaria) dipendente dal reato commesso dai propri amministratori, così come previsto dal D.l.vo n. 231/2000, ragion per cui non trattandosi di reato ma di illecito amministrativo non troverebbe applicazione l’art. 185 cod. penale laddove prevede che: “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”, in considerazione quindi del fatto che siffatta norma richiede l’esistenza di un reato non certo di un mero illecito amministrativo.
- Sempre secondo gli imputati, non potrebbero nemmeno costituirsi parte civile coloro che hanno acquistato azioni ed obbligazioni successivamente ai fatti per cui è processo, con esclusione quindi di tutti coloro che hanno fatto acquisti dopo l’Aprile 2015, non essendoci alcun nesso causale con le condotte penalmente rilevanti degli imputati e la perdita/svalutazione dei titoli nel periodo successivo alla loro uscita dai vertici della Banca.
- Sempre secondo gli imputati, non potrebbero costituirsi parte civile gli enti esponenziali, quali associazioni dei consumatori ed associazioni di categoria, in quanto non avrebbero tali enti alcun interesse concreto nella vicenda oltre al fatto che non avrebbero peraltro subito alcun danno, né diretto né indiretto, dai reati contestati.
Orbene, quanto al punto a), ovverosia sulla possibilità di costituirsi parte civile di coloro che hanno sottoscritto un accordo transattivo con Banca Popolare di Vicenza – a differenza di quanto statuito dal GUP di Roma nel processo parallelo contro gli ex vertici di Veneto Banca – il GUP di Vicenza ha accolto la richiesta di esclusione degli stessi formulata dagli imputati.
Rileva infatti il Giudice di Vicenza che con l’adesione e sottoscrizione dell’Offerta Pubblica di Transazione (OPT), tali azionisti si sono impegnati, a fronte del riconoscimento di un indennizzo predeterminato, fisso, forfettario e onnicomprensivo (€ 9 per azione), a rinunciare incondizionatamente a qualsiasi pretesa risarcitoria in sede penale e civile; rinuncia espressa e piena che riguarda non solo le azioni comprese nel periodo compreso dal 01.01.2007 al 31.12.2016, bensì anche quelle acquistate prima del 01.01.2007 o ricevute per donazione (come peraltro indicato espressamente all’art. 6 del Regolamento dell’Offerta di Transazione).
Pertanto, per il Giudice – si legge nell’ordinanza – “tali parti civili devono evidentemente essere escluse dal presente processo, in quanto l’espressa rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti dell’istituto di credito, dei suoi amministratori o dipendenti (rinuncia che riguarda quindi tutti gli odierni imputati) determina il venir meno dello stesso diritto al risarcimento del danno, e conseguentemente la perdita di legittimazione ad agire nel processo penale per vedere riconosciuta una pretesa sostanziale non più azionabile”.
Quanto poi alle eccezioni formulate dalle parti civili in relazione al fatto che l’accordo transattivo sarebbe venuto meno a fronte dell’inadempimento della Banca stessa (che con la messa in Liquidazione Coatta Ammnistrativa ha conseguentemente determinato il venir meno delle azioni stesse che oggi non valgono più nulla, trattandosi all’evidenza di “carta straccia”), il Giudice ha lasciato comunque una strada aperta disponendo che “le pretese invalidità del contratto transattivo, eccepite da alcune parti civili per sostenere la attuale legittimità degli atti di costituzione in quanto fondati su diritti soggettivi ancora esigibili, non hanno pregio in questa sede ma dovranno farsi valere in sede giudiziaria civile affinché siano riconosciute e dichiarate”.
Quindi chi ha accettato la Transazione non ha titolo per costituirsi parte civile nel presente processo penale, a meno che non faccia valere l’invalidità della Transazione, in diversa sede giudiziaria civile, e colà ottenga pronuncia di risoluzione ed annullamento dell’accordo a suo tempo sottoscritto, in modo da poter quindi avere titolo e legittimazione a costituirsi parte civile in vista del dibattimento.
Quanto al punto b), al punto c), ovverosia sulla possibilità dei Risparmiatori di costituirsi parte civile per i reati di ostacolo alla vigilanza e di falso in prospetto, oltre che per il reato di aggiotaggio (per il quale peraltro non sono state sollevate eccezioni e/o contestazioni), il GUP di Vicenza ha ammesso la costituzione di parte civile per tutti e tre i reati contestati agli imputati persone fisiche.
Si legge infatti nell’ordinanza, “è indiscutibile che per potersi affermare danneggiati dal delitto di cui all’art. 2638 c.c. (ostacolo alla vigilanza) si debba fornire la prova positiva della derivazione causale del pregiudizio patrimoniale da una condotta che, a differenza del delitto di aggiotaggio, non è immediatamente percepibile da parte del potenziale investitore (come lo è invece la diffusione di informazioni mendaci in ordine alla situazione patrimoniale dell’istituto di credito) … … … le vicende che interessavano la Banca Popolare di Vicenza sotto il profilo patrimoniale e finanziario, portandola allo stato di dissesto e, oggi, alla procedura liquidatoria, derivavano in via diretta dall’avere gli imputati ostacolato l’organo di vigilanza preposto al controllo, impedendogli l’esercizio delle sue prerogative e, sempre quale diretta conseguenza, l’adozione di quelle misure necessarie a impedire il verificarsi di eventi pregiudizievoli in danno dello stesso istituto di credito e, contemporaneamente, dei suoi azionisti e obbligazionisti”.
Sulla scorta di ciò il GUP ha quindi ritenuto condivisibile, sotto il profilo descrittivo della condotta materiale, l’affermazione delle parti civili dell’esistenza di un danno causalmente loro derivante proprio da tali condotte ostruzionistiche.
Del pari il Giudice ha ammesso la costituzione di parte civile anche per il reato di falso in prospetto, anche a favore dei Risparmiatori che non hanno direttamente acquistato azioni e/o partecipato agli aumenti di capitale in relazione ai prospetti falsi per i quali è processo. Rileva infatti il GUP che “il reato di falso in prospetto, non diversamente da quello di aggiotaggio informativo, è fattispecie istantanea produttiva di effetti idonei a protrarsi nel tempo, in quanto la diffusione a un pubblico indeterminato di notizie non veritiere relative al collocamento di prodotti finanziari determina effetti distorsivi della realtà che non si esauriscono con la pubblicazione del prospetto informativo, ma mantengono la loro efficacia decettiva per un lasso temporale variabile a seconda delle particolari, e non determinabili a priori, circostanze del caso concreto”. Ciò significa che, se da un lato il sottoscrittore di un aumento di capitale possa lamentare un danno diretto derivante dal relativo prospetto falso, dall’altro anche il Risparmiatore che si sia determinato ad acquistare azioni in epoca successiva al prospetto falso, può lamentare di aver subito un danno, avendo evidentemente basato le proprie valutazioni di convenienza dell’operazione proprio sul falso prospetto informativo medesimo.
Per completezza, anche se non vi erano contestazioni sul punto, il GUP ha ammesso la costituzione di parte civile anche per il reato di aggiotaggio, sulla scorta del fatto che gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria,
avrebbero diffuso notizie false e realizzato operazioni simulate tali da fornire agli investitori, esistenti o futuri, privati o istituzionali, un’immagine non veritiera delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’istituto di credito.
Quanto al punto d), ovverosia sulla possibilità di costituirsi parte civile per gli azionisti ed obbligazionisti subordinati relativamente agli acquisti eseguiti dopo il mese di Aprile 2015, quindi in epoca successiva alle condotte penali contestate nel presente processo, il GUP li ha comunque ammessi rimettendo interamente la questione relativa alla prova del danno da loro lamentato, quale conseguenza diretta dei reati, alla valutazione del giudice di merito nella fase del dibattimento.
Quanto al punto e), ovverosia sulla possibilità di costituirsi parte civile per gli enti esponenziali, quali associazioni dei consumatori ed associazioni di categoria, il GUP ha ammesso solo “Confconsumatori”, “Federconsumatori”, “Adusbef” e “Cittadinanzattiva Onlus”, rigettando tutte le altre.
Sono state pertanto escluse numerose associazioni ed enti fra cui: “Comune di Schio”, “Movimento Difesa Del Cittadino Friuli Venezia-Giulia”, “Unione Nazionale Consumatori”, “Comitato Regionale Del Veneto Dell’unione Nazionale Consumatori”, “Noi Che Credevamo nella Banca Popolare di Vicenza”, “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova”.
Pertanto, tolti gli esclusi (persone fisiche, enti ed associazioni), ad oggi le parti civili ammesse sono poco più di 5.000.
Dopodiché, state svolte dagli avvocati delle parti civili, compreso lo scrivente, le richieste di citazione nel presente procedimento penale dei vari soggetti ritenuti responsabili civili, e quindi astrattamente chiamati a risarcire in caso di condanna degli imputati le numerose parti civili.
Orbene, per quello che mi riguarda, ho chiesto al GUP di chiamare quali responsabili civili i seguenti soggetti (richiesta che ha chiaramente trovato l’avvallo anche di molte altre parti):
- INTESA SAN PAOLO
- Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
nonché le compagnie assicurative degli ex vertici BPVi, Zonin & Co., ovverosia le seguenti:
- CHUBB Insurance Company of Europe;
- ZURICH Insurance plc;
- CNA Insurance Company;
- ACE European Group Limited.
Le motivazioni addotte alla base della richiesta di citare BANCA INTESA si possono così riassumere .
A fronte della cessione del ramo “buono” d’azienda di Banca Popolare di Vicenza ad Intesa, ritengo che questa debba rispondere in virtù dei principi inderogabili che sono alla base del contratto di cessione d’azienda, nel senso che la società cessionaria dell’azienda debba comunque rispondere dei debiti connessi e collegati a siffatti cessione, non potendosi derogare a tali principi cardine del sistema, con un Decreto-Legge che escluda e limiti siffatta responsabilità.
Applicando infatti le norme ordinarie che regolano la cessione d’azienda, la cessionaria diventa responsabile dei debiti della cedente laddove abbia conoscenza della situazione debitoria della cedente: nel nostro caso deve ritenersi pacifico che Intesa fosse a conoscenza dei debiti e delle pretese risarcitorie oggi fatte valere dalle parti civili.
Altra questione a sostegno della chiamata nel presente processo di Intesa riguarda il fatto che la cessione d’azienda è avvenuta – come è noto – al prezzo simbolico di 1 euro, ragion per cui è impensabile che, in un normale sistema di cessioni tra aziende private, la cessionaria possa acquisire solo la parte buona, lasciando praticamente tutti i debiti nella cedente, senza la corresponsione di alcunché, senza monetizzare tale cessione, con ciò quindi “svuotando” di fatto la banca cedente, il che non fa altro che aumentare i dubbi e le perplessità sulla legittimità del D.L. 99/2017.
Del resto, se non ci fosse stato l’intervento della Politica con il noto D.L. 99/2017, oggi saremmo di fronte ad ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Il quesito al quale il GUP dovrà rispondere per valutare se ammettere oppure no la chiamata di Intesa dovrà essere il seguente: può lo Stato derogare ed introdurre un’eccezione al principio cardine ed inderogabile che regola le norme ordinarie disciplinanti la cessione di aziende, con precipuo riferimento al fatto di escludere la società cessionaria da qualsivoglia responsabilità ? e se sì entro che limiti ? e se sì è una possibilità costituzionalmente legittima ?
Pertanto, in via principale ho richiesto la citazione di Intesa quale responsabile civile ai sensi del contratto di cessione d’azienda ed in subordine, qualora il Giudice ritenga di non citarla, ho sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017 con precipuo riferimento all’art. 3 comma 1 lettera b nella parte in cui esclude dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”.
Vedremo se il GUP di Vicenza adotterà la stessa decisione del GUP di Roma (nel processo parallelo contro gli ex vertici di Veneto Banca), autorizzando la chiamata di BANCA INTESA come responsabile civile.
Oltre alle suddette chiamate sono state richieste le citazioni come responsabili civili anche di: Banca d’Italia, Consob, società di revisione KPMG s.p.a., dei membri del Collegio Sindacale, Banca Nuova e Banca Centrale Europea.
Francamente nutro forti dubbi e perplessità sulla possibilità di citare questi ultimi quali responsabili civili, in quanto semmai i predetti risponderebbero per un fatto proprio, da azionare con un separato giudizio civile, e non per il fatto altrui di Zonin & Co. Ad ogni modo l’eventuale loro ammissibilità gioverà a tutte le parti civili, noi compresi, quindi ben venga.
Del resto, dopo l’esperienza romana per Veneto Banca, dove il GUP di Roma ha rigettato la chiamata di Banca d’Italia e Consob, ho deciso di aspettare a citare questi ultimi, chiedendo piuttosto in questo processo al GUP di Vicenza di acquisire tutti gli atti della “Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Banche”, in modo da valutare attentamente ed approfondire eventuali responsabilità di Banca d’Italia e Consob, riservandomi successivamente di citarli come responsabili civili e/o comunque per valutare la possibilità di instaurare una causa autonoma contro di essi.
Per finire, dopo una lunga giornata d’udienza, iniziata la mattina di sabato e conclusasi a metà pomeriggio, sono state depositare numerose richieste di sequestro conservativo di quei pochi beni ancora nella disponibilità degli imputati, per complessivi 31 milioni di euro, auspicando che si possa procedere a breve anche con le relative azioni revocatorie di quanto ceduto da parte degli imputati maliziosamente a familiari ed amici, disponendo poi i conseguenti sequestri.
La prossima udienza è quindi fissata per il giovedì 08.02.2018, nella quale il Giudice scioglierà la riserva presa in merito all’autorizzazione di citazione dei responsabili civili sopra indicati.
AVVISO PER COLORO CHE NON SI SONO ANCORA COSTITUITI PARTE CIVILE
A fronte della decisione del Giudice di Vicenza di non accogliere più richieste di costituzione di parte civile fino all’apertura del dibattimento, per evitare ulteriori lungaggini nello svolgimento dell’udienza preliminare, per chi non si fosse ancora costituito Vi sarà a breve l’ultima possibilità, ripeto l’ultima e definitiva possibilità di farlo non appena si esaurirà la fase dell’udienza preliminare e si aprirà il dibattimento, che segna il momento oltre il quale non è più possibile costituirsi parte civile. Pertanto invito tutti i Risparmiatori che fino ad oggi non si sono ancora costituiti parte civile e che abbiano interesse a farlo (anche per tenersi aperta l’opportunità di poter agire poi contro Intesa per ottenere un risarcimento), a contattarmi urgentemente per predisporre l’atto di costituzione di parte civile per la prossima ed imminente fase del dibattimento, che come detto e ripetuto rappresenta l’ultimo e definitivo termine entro il quale è possibile ancora costituirsi parte civile.
Cordiali saluti.
- Avv. Pietro Guidotto
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